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(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22 febbraio 2000, Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4 aprile 2000, Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.09.2004; Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2004. E' possibile scaricare il documento aggiornato nel formato PDF (Acrobat) compresso .zip(225 Kb) TITOLO I - Principi generali Art.1 - Autonomia statutaria Art.2 - Finalità Art.3 - Territorio e sede comunale Art.4 - Stemma e gonfalone Art.5 - Programmazione e cooperazione TITOLO II - Ordinamento strutturale CAPO I - organi e loro attribuzioni Art. 6 - Organi Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali Art. 8 - Consiglio Comunale Art. 9 - Convocazione Art.10- Linee programmatiche di mandato Art.11- Commissioni Art.12- Consiglieri Art.13-Diritti e doveri dei consiglieri Art.14-Gruppi consiliari Art.15-Sindaco Art.16-Attribuzioni di amministrazione Art.17-Attribuzioni di vigilanza Art.18-Attribuzioni di organizzazione Art.19-Vicesindaco Art.20-Mozioni di sfiducia Art.21-Dimissioni o impedimento permanente del Sindaco Art.22-Giunta Comunale Art.23-Composizione Art.24-Nomina Art.25-Funzionamento della Giunta Art.26-Competenze TITOLO III - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini CAPO I - Partecipazione e decentramento Art.27-Partecipazione popolare CAPO II - Associazionismo e volontariato Art.28-Associazionismo Art.29-Diritti delle associazioni Art.30-Contributi alle associazioni Art.31-Volontariato CAPO III - Modalità Art.32-Consultazioni Art.33-Petizioni Art.34-Proposte Art.35-Referendum Art.36-Accesso agli atti Art.37-Diritto d’informazione Art.38-Istanze CAPO IV - Difensore Civico Art.40-Nomina CAPO V - Procedimento Amministrativo Art.41-Diritto d’intervento nei procedimenti Art.42-Procedimenti ad istanze di parte Art.43-Procedimenti ad impulso d’ufficio Art.44-Determinazioni del contenuto dell’atto TITOLO IV - Attività Amministrativa Art.44-Obiettivi dell’attività amministrativa Art.45-Servizi Pubblici comunali Art.46-Forme di gestione dei servizi pubblici Art.47-Aziende speciali Art.48-Strutture delle aziende speciali Art.49-Istituzioni Art.50-Società per azioni o a responsabilità limitata Art.51-Convenzioni Art.52-Consorzi Art.53-Accordi di programma
ART. 1 Autonomia Statutaria [ Torna all'indice ] 1. Il Comune di Lizzano in Belvedere è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Il Comune rappresenta la comunità di Lizzano in Belvedere nei rapporti con lo Stato, con la Regione Emilia–Romagna, con la Provincia di Bologna e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale. Il Comune di Lizzano in Belvedere è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana; 1. è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà; 2. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali; 3. considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; 4. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; 5. realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità. ART. 2 Finalità[ Torna all'indice ] 1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Lizzano in Belvedere ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa. 3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui; b) promozione di un cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale; c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana; g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali. ART. 3 Territorio e sede comunale[ Torna all'indice ] 1. Il territorio del comune si estende per 85 kmq; 2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Marconi, 6; 3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze. 4. All’interno del territorio del Comune di Lizzano in Belvedere non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. ART. 4 Stemma e gonfalone[ Torna all'indice ] 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Lizzano in Belvedere” 2. Lo stemma del Comune è quello di cui allegato A) al presente Statuto. 3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. 4. La giunta può autorizzare l’uso e le riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. ART. 5 Programmazione e cooperazione[ Torna all'indice ] 1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio. 2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Bologna, con la Regione Emilia Romagna e con la Comunità Montana “Alta e Media Valle del Reno”.
CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI ART. 6 Organi[ Torna all'indice ] 1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto. 2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. 3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato. 4. La giunta collabora col sindaco negli indirizzi amministrativi del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio. 5. Il Comune riconosce l’ importanza del ruolo svolto dagli Amministratori Comunali per la intera comunità di Lizzano in Belvedere e, in applicazione degli istituti previsti dalla legge, ne favorisce la partecipazione e lo svolgimento dei compiti e attribuisce loro eque indennità. ART. 7 Deliberazione degli organi collegiali[ Torna all'indice ] 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutino segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale secondo i termini e le modalità stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. 3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età. 4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario. ART. 8 Consiglio comunale[ Torna all'indice ] 1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla applicazione. 2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge. 3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. 4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare. 5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. 6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. 7. Il consiglio comunale ispira al propria azione al principio di solidarietà. 8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo il caso che la legge non preveda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi lo sostituisce. ART. 9 Convocazione[ Torna all'indice ] 1. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco almeno cinque giorni prima; in caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con sole ventiquattro ore di anticipo 2. Un quinto dei consiglieri comunali assegnati può chiedere la convocazione del Consiglio: in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. 3. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla prima. In prima convocazione la seduta è valida quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati computando anche il Sindaco. In seconda convocazione la seduta è valida purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati, computando anche il Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore. 4. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. 5. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. 6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare, di norma, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno un giorno prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di convocazione per motivi di eccezionale urgenza. 7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. 8. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. ART. 10 Linee programmatiche di mandato[ Torna all'indice ] 1. Entro il temine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. 3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli assessori. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. 4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio. ART. 11 Commissioni[ Torna all'indice ] 1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. ART. 12 Consiglieri[ Torna all'indice ] 1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. 2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. 3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. ART. 13 Diritti e doveri dei consiglieri[ Torna all'indice ] 1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 2. La modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. 3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto. 4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione dl consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. ART. 14 Gruppi consiliari[ Torna all'indice ] 1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2. E’ istituita presso il Comune di Lizzano in Belvedere, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale. 3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio segreteria del Comune. 4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all’esperienza del proprio mandato. ART. 15 Sindaco[ Torna all'indice ] 1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cassazione della carica. 2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintendente al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali. 3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. 4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 5. Il sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. 6. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale, Autorità locale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e, nell’esercizio di tali funzioni adotta i relativi provvedimenti nelle materie di cui all’art. 38, commi 1, 2 e 2/bis, della L. n° 142/90 e S.M. , con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto. 7. Il Sindaco è inoltre l’autorità competente di cui all’art. 18 della L. 24 novembre 1981, n° 689, per i procedimenti che la legge attribuisce al Comune. 8. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di indirizzo per i servizi comunali nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio. 9. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma precedente il sindaco emana provvedimenti che assumono la denominazione di “Decreto”. 10. Qualora i provvedimenti del Sindaco implichino una spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario. Il concerto riguarda esclusivamente l’impegno di spesa. ART. 16 Attribuzioni di amministrazione[ Torna all'indice ] 1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, in particolare il sindaco: a) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori; b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale; c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.; d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge; e) Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo; f) Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale relativa alla determinanzione del compenso, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore; g) Nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna previa deliberazione da parte della giunta della relativa convenzione regolante il rapporto; h) Nomina, previa deliberazione della giunta i componenti il nucleo di valutazione; i) Determina la misura dei contributi una tantum da erogare a persone indigenti in casi di assoluta necessità ed urgenza, nonché sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 12 della legge n° 241/90, la misura dei contributi da concedere a singoli o ad associazioni. ART. 17 Attribuzioni di vigilanza[ Torna all'indice ] 1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservate, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti o partecipate dall’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse. 2. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune. 3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta. ART. 18 Attribuzioni di organizzazione[ Torna all'indice ] 1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione: a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; b) Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi; c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede; d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare. ART. 19 Vicesindaco[ Torna all'indice ] 1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. 2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio. ART. 20 Mozioni di sfiducia[ Torna all'indice ] 1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni. 2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. ART. 21 Dimissioni o impedimento permanente del Sindaco[ Torna all'indice ] 1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento. 3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i capogruppo consiliari. 4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento. 5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione. ART. 22 Giunta comunale[ Torna all'indice ] 1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza. 2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi lo sostituisce. ART. 23 Composizione[ Torna all'indice ] 1. La giunta è composta dal sindaco e da due assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. 2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti i eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. 3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto. ART. 24 Nomina[ Torna all'indice ] 1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. 3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. 4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. ART. 25 Funzionamento della Giunta[ Torna all'indice ] 1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. 3. Le sedute sono valide se sono presenti due componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi lo sostituisce. ART. 26 Competenze[ Torna all'indice ] 1. La giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. 2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 3. La giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni del governo e delle funzioni organizzative: a) propone al consiglio i regolamenti; b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti comunali al Sindaco e ai responsabili dei servizi comunali; c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; e) elabora e propone al Consiglio i criteri per modificare le tariffe in essere e determinare quelle nuove; f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e per gli appalti, su proposta del responsabile del servizio interessato; g) approva le convenzioni per le collaborazioni esterne; h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; i) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; j) determina, nei limiti previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi, il compenso da attribuire al segretario comunale per l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale; k) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento; m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; n) approva gli accordi di contrattazione decentrata autorizzando il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente ove non rimessi alla competenza del Direttore generale; p) fissa i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale e in ottemperanza a quanto previsto da accordi sindacali; q) determina, sentito il nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio; r) approva il PEG su proposta del Direttore Generale ove nominato; s) autorizza il Sindaco a resistere in giudizio o a promuovere azioni a tutela del Comune mediante patrocinio di un legale.
CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ART. 27 Partecipazione popolare[ Torna all'indice ] 1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. 3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo. CAPO II ASSOCIAZIONI E VOLANTARIATO ART. 28 Associazionismo[ Torna all'indice ] 1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. 4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto. 5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. 6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni. ART. 29 Diritti delle associazioni[ Torna all'indice ] 1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o un suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera. 2. La scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. 3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a cinque giorni. ART. 30 Contributi alle associazioni[ Torna all'indice ] 1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa. 2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. 3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. 4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento. ART. 31 Volontariato [ Torna all'indice ] 1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente. 2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. 3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico. CAPO III MODALITA' ART. 32 Consultazioni[ Torna all'indice ] 1. l’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa. 2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento. ART. 33 Petizioni[ Torna all'indice ] 1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. 2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione. 3.La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio Comunale. 4.Se la petizione è sottoscritta da almeno duecentocinquanta persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta gironi dal ricevimento. 5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel Comune. ART. 34 Proposte[ Torna all'indice ] Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a trecentocinquanta avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente ai gruppi presenti in consiglio comunale entro trenta gironi dal ricevimento. 1. L’organo competente può sentirei proponenti e deve adottarele sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. 2. le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatati della proposta. ART. 35 Referendum[ Torna all'indice ] 1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 45% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a) Statuto comunale; b) Regolamento del consiglio comunale; c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; d) Atti di programmazione e pianificazione. 3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. 5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle forme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. 6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa. 7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. 8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. 9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa. ART. 37 Accesso agli atti[ Torna all'indice ] 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento . 4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto. 6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. ART. 38 Diritto di informazione[ Torna all'indice ] 1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. 2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi. 3. L’affissione viene curata da un messo comunale che certifica l’avvenuta pubblicazione. 4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato. ART. 39 Istanze[ Torna all'indice ] 1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa. 2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione. CAPO IV DIFENSORE CIVICO ART. 40 Nomina[ Torna all'indice ] 1. Il Comune non si avvale delle facoltà previste dall’art. 8 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 relativa alla istituzione del difensore civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa. 2. Il Comune di riserva di promuovere o aderire ad iniziative per l’istituzione del predetto ufficio mediante apposita convenzione con altri Enti Locali. CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 41 Diritto di intervento nei procedimenti[ Torna all'indice ] 1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento. 2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate. ART. 42 Procedimenti ad istanza di parte[ Torna all'indice ] 1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito. 2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento. 3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni. 4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. 5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 43 Procedimenti a impulso d'ufficio[ Torna all'indice ] 1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. 2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito. 3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi del precedente art. 38. ART. 44 Determinazione del contenuto dell'atto[ Torna all'indice ] 1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale. 2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
ART. 45 Obiettivi dell'attività amministrativa[ Torna all'indice ] 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure. 2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione. 3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione. ART. 46 Servizi pubblici comunali [ Torna all'indice ] 1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. ART. 47 Forme di gestione dei servizi pubblici[ Torna all'indice ] 1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda; b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale; c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge; 2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune. 3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune. 4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. ART. 48 Aziende speciali[ Torna all'indice ] 1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e d autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto. 2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. 3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi. ART. 49 Struttura delle aziende speciali[ Torna all'indice ] 1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. 2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. 3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciali competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. 4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. 5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. 6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. 7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale. ART. 50 Istituzioni[ Torna all'indice ] 1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. 3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agi indirizzi e alle finalità dell’amministrazione. 4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. 5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento. 6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione. ART. 51 Società per azioni o a responsabililità limitata[ Torna all'indice ] 1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche allo loro costituzione. 2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. 3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. 5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. 6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente. 7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima. ART. 52 Convenzioni[ Torna all'indice ] 1. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. ART. 53 Consorzi[ Torna all'indice ] 1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. 2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma, del presente statuto. 4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio. ART. 54 Accordi di programma[ Torna all'indice ] 1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento , promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei legali rappresentanti delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 Giugno 1990, n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/’97. 3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto delpresidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici , l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. |
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