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Comune di Lizzano in Belvedere
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40042 Lizzano in Belvedere (Bo)
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P.iva 00529241200
C.F. 01025300375
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ( TARSU )
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2000)


Capo I - NORME GENERALI
Art. 1 - Istituzione della tassa
Art. 2 - Contenuto del Regolamento
Art. 3 - Servizio di Nettezza Urbana
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art. 4bis - Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
Art. 6 - Ulteriori ipotesi di intassabilità
Art. 7 - Commisurazione della tassa
Art. 7 bis - Numero di persone occupanti i locali
Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 9 - Parti comuni del condominio
Art. 9 bis - Costi di spazzamento

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
Art. 10 - Classi di contribuenza

CAPO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE E TARIFFE

Art. 11 - Esenzioni
Art. 11 bis - Riduzioni
Art. 12 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 14 - Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 15 - Denuncie di occupazione o detenzione di variazione o cessazione
Art. 16 - Rimborsi
Art. 17 - Mezzi di controllo
Art. 18 - Sanzione
Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso
Art. 20 - Entrata in vigore


CAPO I - NORME GENERALI


Art. 1 Istituzione della tassa [ torna all'indice ]
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento e con l’introduzione graduale di quanto stabilito dal D.Leg.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 2 Contenuto del Regolamento
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1.
Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.


Art. 3 Servizio di nettezza urbana
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1
. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento tecnico adottato con precedente atto del Consiglio Comunale n. 14 in data 7 marzo 1995 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Leg.vo 507/1993. Adesso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..).


Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
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1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree in uso proprio o per i quali esso sostiene interamente le spese di funzionamento.
3. Per gli alloggi dati in locazione in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.


Art. 4 (bis) - Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani
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Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani:
a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, latte o lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
cassette;
accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, fogli di plastica metalizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil-pelle;
resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. 915/82;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
scarti in genere della produzione di alimenti purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (fiori, verdure, ecc.,) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
b)
gli accessori per l’informatica;
c)
ogni altro rifiuto speciale non pericoloso, prima del D. Lgs. 22/97 qualificato come rifiuto urbano prodotto nelle lavorazioni industriali e artigianali e nelle attività commerciali di servizio proveniente da locali non direttamente utilizzati per la produzione (ad es. rifiuti prodotti nei locali adibiti ad uffici, servizi, mense, spogliatoi, ecc.,).”;

Art. 5 Esclusioni dalla tassa
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1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche , a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
d) terrazze scoperte e simili;
e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce)
f) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione .
Sono altresì esclusi dalla tassa:
1) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti


Art. 6 Ulteriori ipotesi di intassabilità
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1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producano rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. Per le officine meccaniche, anche i locali destinati a magazzini e le superfici scoperte operative sono detassati per la percentuale sottoindicata.

ATTIVITA’ DETASSAZIONE

OFFICINE MECCANICHE
(macchine utensili, tornitori, saldatori ecc..) 90%
TIPOGRAFIE 40%
FALEGNAMERIE 20%
AUTOCARROZZERIE 60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%
GOMMISTI 20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20%
ROSTICCERIE 20%
PASTICCERIE 20%
LAVANDERIE TINTORIE 20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%
AMBULATORI MEDICI DENTISTICI
(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata
e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978) 20%
MARMISTI 60%
IDRAULICI 50%



Art. 7 Commisurazione della tassa
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1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Per le fasce di utenza domestica la tassa è composta da una parte fissa commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree e da una parte variabile in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Per le fasce di utenza non domestica la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per tipologia di attività esercitata. Dette tariffe saranno graduate in funzione alla quantità presunta di rifiuti prodotti da ogni categoria desumibili dalla tabella 4b del D.P.R. 158/99.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
Art. 7 bis Numero di persone occupanti i locali [ torna all'indice ]
1
. Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.
Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all’ufficio tributi presentando entro il 20 gennaio dell’anno successivo alla variazione apposita denuncia.
In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che non tutte le denuncie presentate ante l’ 1 gennaio 2000 riportano il numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti d’ufficio viene assegnato per tutti un numero di occupanti nella misura di n. 3 componenti fino al momento dell’applicazione a regime del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.
Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato, in via provvisoria, ai fini del calcolo della tassa un numero di occupanti pari a 3.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.


Art. 8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

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1
. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè‚ si tratti di zona non rientrante in quella periferica quando di fatto detto sevizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt. 500
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Leg.vo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio Tributi dalla data della diffida. Qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
7. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tassa.


Art. 9 Parti comuni del condominio
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1
. Resta ferma la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Art. 9 bis Costi di spazzamento [ torna all'indice ]
1
. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la rimozione della neve dall’abitato, è considerato per l’intero.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
Art. 10 Classi di contribuenza
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1. Utenze domestiche
Per le utenze domestiche e relative pertinenze (es. garage - cantine, ecc.) viene istituita un’unica classe di contribuenza.
Utenze non domestiche
Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4 b del D.P.R. 158/99.


1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori di carburante
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
2. Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.


2. Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa  alla voce più rispondente all'uso.

CAPO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE
Art. 11 Esenzioni
[ torna all'indice ]
1. Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti a qualsiasi culto compreso le aule adibite all'insegnamento della religione, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione a ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
Art. 11 bis Riduzioni [ torna all'indice ]
1
. La tassa è ridotta di un importo pari al 15% per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) del D.Leg.vo n. 460/97.


Art. 12 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
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1
. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare ai competenti uffici comunali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo famigliare e le persone sole o riunite in nucleo famigliare nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato, dilazioni di pagamento come previsto all’art. 20 del regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 13 Tariffe per particolari condizioni di uso
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1
. Non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali. Sono tassabili per intero le superfici riguardanti le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell’ambito dello svolgimento di un’attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento
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1
. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Leg.vo 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente anche senza autorizzazione locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. E' temporaneo ai fini dell'applicazione della presente disposizione l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti), maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l’esporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all’interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l’esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizione previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

Art. 15 Denuncie di occupazione o detenzione di variazione o cessazione
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1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D.Leg.vo 22/1997, presentano all’ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree.
La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dall’ufficio tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le UTENZE DOMESTICHE:
? L’indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
? Il codice fiscale;
? Il numero degli occupanti l’alloggio se residenti nel comune o i dati identificativi se non residenti;
? L’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le UTENZE NON DOMESTICHE:
* L’indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
* L’indicazione dei dati identificativi dell’utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell’attività, sede principale) e qualsiasi altra informazione utile atta ad esumere, qualora non sia di immediata evidenza, l’esatta classe di contribuenza di cui all’art.10.
* L’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o conduzione.
La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All’atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

7. E’ fatto obbligo agli uffici dell’Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza bimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc. all’ufficio tributi del comune.
E’ fatto obbligo all’ufficio Commercio di comunicare a cadenza bimestrale ogni rilascio di licenza all’esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione all’ufficio tributi del comune.


Art. 16 Rimborsi [ torna all'indice ]
1
. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il discarico entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il discarico del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4 , è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In altro caso, lo sgravio o il discarico del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro trenta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Per i rimborsi si rimanda all’art. 17 del regolamento generale delle entrate comunali.


Art. 17 Mezzi di controllo [ torna all'indice ]
1
. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dell'art. 73 del D.Leg.vo 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Leg.vo stesso.


Art. 18 Sanzione
[ torna all'indice ]
1
. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Leg.vo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3° comma ultima parte dello stesso art. 76 con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro venticinque/ottantadue a euro duecentocinquantotto/ventitre, si fa rinvio per quanto attinente al procedimento sanzionatorio al D.Leg.vo 473/97.


Art. 19 Accertamento, riscossione e contenzioso [ torna all'indice ]
1
. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli art.71 e 72 del D.Leg.vo 507/1993.
2. Per la disciplina del contenzioso e degli altri strumenti deflattivi si rimanda agli art. 13, 14 e 15 del regolamento generale delle entrate comunali.


Art. 20 Entrata in vigore
[ torna all'indice ]
1
. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e dello Statuto Comunale , è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione con la gradualità prevista dal 2° comma art. 79 D.Leg.vo 507/1993.