Art. 1 Ambito di applicazione [
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1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate
nell'ambito del Comune di Lizzano in Belvedere sono soggette, rispettivamente,
ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni
del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed
integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.
Art. 2 Classificazione del Comune [
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1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs 15 novembre 1993,
n. 507 il Comune di Lizzano in Belvedere è da considerarsi
appartenente alla V classe.
Art. 3 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni [ Torna
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1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, se istituito il servizio, deve essere
effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale
intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione,
al suo Concessionario, con arrotondamento all’ Euro per difetto
se la frazione non è superiore a €. 0,49.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla
dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.
507 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di
cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche
affissioni o per eccesso se superiore.
2. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà
essere usato il bollettino predisposto con Decreto a cura del Ministro
delle Finanze.
3. Si applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 4 Rettifica ed accertamento d'ufficio [
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1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete
o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando
al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio,
nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere
notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o
tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo
n., 472 del 18 dicembre 1997.
4. Il funzionario preposto all’Ufficio Tributi può
riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite
a più annualità di imposta.
5. II Comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla
data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione
coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale
con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I
ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento
è divenuto definitivo.
6. Gli interessi a debito e a credito sono computati
nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.
Art. 5 Funzionario responsabile [
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1. Nel caso di gestione diretta, la funzione ed i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
sono attribuiti al Responsabile dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art.
11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
Il nominativo del Funzionario suddetto deve essere comunicato alla
direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle Finanze.
Art. 6 Oggetto [
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1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507
è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione
di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione
visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle
pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi
diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo
di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per
attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque
una attività suscettibile di valutazione economica.
Art. 7 Soggetto passivo dell'imposta [
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1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art.
6 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 8 Obbligo della dichiarazione [
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1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è
tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione,
anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione
dal Comune o dal Concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi
di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione
della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata,
con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune
di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla
nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto
anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino
modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende
prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro
il 31 MARZO dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata
denuncia di cessazione entro il 31 GENNAIO.
Art. 9 Casi di omessa dichiarazione [
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1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione
per la pubblicità di cui:
• all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine,
targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
• all'art. 13 - effettuata con veicoli;
• all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con
insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego
di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare;
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume
effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno
in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione
per la pubblicità di cui:
• all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti
al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
effettuata su schermi o pareti riflettenti;
• all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze;
- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa
quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al
territorio comunale;
- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli,
di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante
persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume
effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato
l'accertamento.
Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta
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1. Le modalità di applicazione dell'imposta si applicano
integralmente e sono disciplinate dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507.
Art. 11 Piano generale degli impianti [
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1. I Responsabili del Settore Urbanistica e LL.PP., congiuntamente
proporranno alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento,
il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni
caso contenere:
a) il censimento degli impianti in atto;
b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio
successivo.
Art. 12 Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari
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1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà
comunale o dati in godimento al Comune, ovvero, su beni appartenenti
al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è
dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella
misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa
per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.
Art. 13 Tariffe [
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1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli
artt. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D. Lgs 15 novembre 1993, n.
507 e le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 6, del suddetto
Decreto, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed adottate
con atto di Giunta Municipale n. 41 del 28 Febbraio 1994, esecutivo,
allegato al presente Regolamento.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono cumulabili
e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono
cumulabili.
Art. 14 Affissioni dirette [
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1. L'utilizzo degli spazi per l'effettuazione delle affissioni
dirette, potrà avvenire in base a quanto previsto nel Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari ed in base a quanto previsto
dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 507/93.
2. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista
dall'art. 12 comma 1 e 4 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
3. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili,
per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite
il proprio Concessionario) ha diritto ad effettuare le affissioni
e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno,
senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità
e compensi di sorta.
Art. 15 Oggetto [
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1. Essendo il Comune di Lizzano in Belvdere sotto la soglia
dei 3000 abitanti, il servizio delle pubbliche affissioni non viene
effettuato, come da delibera della Giunta Comunale n. 110 del 21
dicembre 2004 avente per oggetto “Servizio pubbliche affissioni
e servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità.
Provvedimenti”, in base alla facoltà concessa dall’art. 18,
comma 2, del D.Lgs. 507/93.
Art. 16 Sanzioni tributarie ed interessi [
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1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del D.
Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 17 Gestione del servizio [
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1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata
dal Comune di Lizzano in Belvedere o in forma diretta o con affidamento
in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità
previste dal D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 art. 28 e ss.
Art. 18 Durata della Concessione [
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1. La concessione del Servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni ha durata di 5 anni.
2. Potrà comunque essere rinnovata, come previsto
dall'art. 27 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per un ulteriore
anno fino ad un massimo complessivo di anni 6.
Art. 19 Durata della Concessione [
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1. Per le violazioni della legge o del presente
Regolamento si applica l'art. 24 del D. Lgs 15 novembre 1993, n.
507.
2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva
il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura,
in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva
notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 4
del presente Regolamento.
3. Verrà inoltre disposto il sequestro
dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco,
ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24
del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 20 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
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1. In considerazione delle attività istruttorie
e di accertamento, che l’Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per
pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri
di riscossione, il versamento a seguito di accertamento del Comune
relativo al tributo o alla sanzione tributaria non è dovuto
qualora l’ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta,
non superi €. 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento
operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si
intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti
sul tributo.
3. l’imposta ordinaria non è dovuta nel
caso in cui l’importo del pagamento sia uguale o inferiore ad €.
2,00.
4. Non si procede all’istanza per l’ammissione
del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato
dal Comune non superi €. 500,00.
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente
di importo fino a €. 10,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’Ufficio
comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti
e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento
o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze
di rimborso.
Art. 21 Disposizioni finali [
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1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento
si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolar modo
il D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 22 Entrata in vigore del Regolamento
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1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°
GENNAIO 2007. |