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alla pagina dei regolamenti (Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. del febbraio 2000) Art. 1 Ambito e finalità del Regolamento [ torna all'indice ] 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni. 2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. 3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività. Art. 2 Il Funzionario addetto al canone[ torna all'indice ] 1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il funzionario individuato a norma dell'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate. Art. 3 Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche[ torna all'indice ] 1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. 2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. 3. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere: a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi; b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione. 4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lett. b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno. 5. Ai fini dell'applicazione del canone: a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana. b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore; 6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono. Art. 4 Occupazioni abusive [ torna all'indice ] 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive: a) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione; b) le occupazioni che si protraggano oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga della stessa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario responsabile, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione. 4. Alle occupazioni abusive è applicata unindennità pari al canone che sarebbe stato determinato se loccupazione fosse stata autorizzata, con esclusione di eventuali agevolazioni o esenzioni di questultima, aumentata del 50%, indipendentemente dallapplicazione delle sanzioni. 5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 27, comma 5, indipendentemente da quanto disposto al comma 2. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione. 6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. In caso di occupazione permanente, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dall'anno in cui è stata accertata. 7. Ai fini dellapplicazione dellindennità di cui al comma 4, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di constatazione di cui al comma 6, salvo il potere dellente di accertare una durata maggiore. Art. 5 Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche [ torna all'indice ] 1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto. 2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione. Art. 6 Domanda di occupazione[ torna all'indice ] 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 3, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. 2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune, in carta legale, e contenere: a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonchè il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso; b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonchè le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare; d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare; e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonchè la fascia oraria di occupazione; f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire; g) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore. 3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.* 4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. 5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area. 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. 7. Per particolari tipi di occupazione esenti dal canone di cui all'art. 14, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può stabilire l'esonero dalla richiesta di concessione. Art. 7 Ufficio Comunale competente[ torna all'indice ] 1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 6 deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale se riguardante le occupazioni permanenti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), ovvero all'Ufficio di Polizia Municipale se riguardante le occupazioni temporanee di cui alla lett. b) del citato articolo. Art. 8 Istruttoria della domanda[ torna all'indice ] 1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonchè l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia. 2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune come risultante dal Protocollo generale. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni. Art. 9 Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale [ torna all'indice ] 1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. 2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere: a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6; b) le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione; c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonchè l'eventuale fascia oraria di occupazione; d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto; e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento; 3. La concessione viene sempre accordata alle seguenti condizioni: a) a termine, per la durata massima di anni 29; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate; d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni. 4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 5. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario. 6. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita. 7. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario informatico, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata. 8. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora: a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale. 9. L'ammontare della cauzione è stabilito dal funzionario responsabile in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. 10. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune. Art. 10 Obblighi del concessionario[ torna all'indice ] 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonchè quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di: a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione prevista dall'art 9; b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione; c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione; d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione; e) versamento del canone alle scadenze previste; f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa. Art. 11 Decadenza ed estinzione della concessione[ torna all'indice ] 1. Sono causa di decadenza della concessione: a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti; b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso; c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia; d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea. 2. Sono causa di estinzione della concessione: a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 3. La decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal funzionario responsabile con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo. Art. 12 Modifica, sospensione e revoca della concessione[ torna all'indice ] 1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi ne indennità alcuna. 3. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione. 4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante. Art. 13 Rinnovo e disdetta della concessione[ torna all'indice ] 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo. 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. 4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato. Art. 14 Istituzione ed oggetto del canone di concessione[ torna all'indice ] 1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione. 2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge. 3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune. Art. 15 Criteri per la determinazione della tariffa del canone[ torna all'indice ] 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) classificazione delle strade in ordine di importanza; b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; c) durata dell'occupazione; d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; 2. Le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato A) al presente Regolamento. 3. L'importo dei canoni fino a L. 500 è arrotondato alle L. 1.000 inferiori, oltre L.500 alle L. 1.000 superiori. 4. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a 200 al Mq. Art. 16 Classificazione delle strade[ torna all'indice ] 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'Allegato B) al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1°. Art. 17 Durata delle occupazioni [ torna all'indice ] 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. 2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie. Art. 18 Modalità di applicazione del canone[ torna all'indice ] 1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. 2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. 3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. 4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. 5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento. 6. Nel caso delle occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, appositamente individuate con deliberazione di Giunta comunale, non si applica il canone previsto dal Regolamento. 7. Dalla misura complessiva del canone è detratto limporto di eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima occupazione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi. 8. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31/12 dellanno precedente, per la misura unitaria di tariffe pari a L. 1.500 per utenza, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000=. 9. La tariffa unitaria di cui al comma 8 è rivalutata annualmente in base allindice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dellanno precedente. 10. Il canone di cui al comma 8 è versato in ununica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno, secondo le modalità stabilite al comma 4 dellart. 23 del presente Regolamento. 11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, presentano al Comune autocertificazione attestante il numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dellanno precedente. Art. 19 Soggetto passivo [ torna all'indice ] 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. 2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Art. 20 Agevolazioni per le occupazioni temporanee[ torna all'indice ] 1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nell'Allegato A), sono ridotte: a) del 80 per cento, per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione; b) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 3, comma 6 o di durata non inferiore a 30 giorni; c) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; d ) del 80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante; e) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi, esercizi pubblici e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; f) del 30 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. Art. 21 Esenzioni [ torna all'indice ] 1.Sono esenti dal canone di concessione: a) le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, nonché Pro-Loco; b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione; d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze; e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio; h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli; i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate; m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; n) le occupazioni di cui all'articolo 6, comma 6; o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa; p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; q) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'articolo 18, comma 8, e le occupazioni effettuate con balconi, bow - windows o simili infissi di carattere stabile; r) le occupazioni con passi carrabili; s) le occupazioni realizzate con tende e simili. Art. 22 Accertamento [ torna all'indice ] 1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione. 2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza. 3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area. Art. 23 Versamento del canone per le occupazioni permanenti [ torna all'indice ] 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato: "COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP". 5. Con propria deliberazione la Giunta comunale può stabilire diverse modalità di effettuazione del versamento. 6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31/03 - 30/06- 30-09 - 31/12, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a L.. 500.000. Art. 24 Versamento del canone per le occupazioni temporanee [ torna all'indice ] 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 23, comma 4, 5 e 6, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza. 2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. 3. Non si rilascia titolo autorizzativo qualora l'ammontare del canone non superi le 50.000 in quanto l'occupazione è da intendersi autorizzata all'atto del rilascio della ricevuta di pagamento del canone medesimo. Art. 25 Riscossione coattiva [ torna all'indice ] 1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68, e 69 del Decreto Presidente della Repubblica . 43 del 28/01/1988. 2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1. 3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive. Art. 26 Rimborsi [ torna all'indice ] 1. Per quanto concerne i rimborsi si applica l'art.17 del Regolamento Comunale per la Disciplina Generale delle Entrate Art. 27 Sanzioni [ torna all'indice ] 1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da 200.000 a 1.000.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile. 3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice. 4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche in caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. 5. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari all'ammontare dellindennità prevista dal comma 4 dellart. 4, ferme restando le sanzioni amministrative stabilite dallart. 20, commi 4 e 5, del D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285. Art. 28 Contenzioso [ torna all'indice ] 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971. 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria. Art. 29 Disposizioni finali e transitorie [ torna all'indice ] 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999. 2. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TOSAP, i cui presupposti impositivi si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 31/12/98, e nei termini previsti dal Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali. 3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. 4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti. |
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